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L'AUTOVELOX NON DEVE ESSERE NASCOSTO!
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L'AUTOVELOX NON DEVE ESSERE NASCOSTO! - BL 01 / 2014


Cari Lettori, il mondo della strada ormai è fatto di trappole e di agguati. Abbiamo letto quanto successo in Toscana con la Guardia Forestale, ora leggiamo quanto accade con l’autovelox “nascosto”. Per fortuna, ogni tanto, ci sono dei Giudici di Pace che interpretano le leggi in senso favorevole ai cittadini. Nel nostro caso la sentenza che riferiamo dice che se l’autovelox è nascosto è il Comune che deve dare la prova della sua “avvistabilità”: una prova “difficile”. Spesso è stata sollevata la questione della scarsa trasparenza degli enti in materia di rilevazione elettronica delle infrazioni al Codice della Strada, ma senza una risposta convincente. Quest’ultima sentenza ne costituisce, per ora, l’epilogo migliore. Nel caso di specie è stata annullata la multa elevata sulla Statale a mezzo della famigerata apparecchiatura “Velomatic 512”. Parliamo della recente sentenza del giudice di pace di Vasto (sent. n. 287/13 della Dott.ssa Alessandra Notaro): nella pratica dei ricorsi potrebbe complicare la vita – e non di poco – ai Comuni contro i quali l’automobilista multato presenta ricorso. L’autovelox non deve essere nascosto! Questo è un punto fermo ed è circostanza ormai nota a tutti. Lo strumento di controllo elettronico della velocità, infatti, deve essere ben visibile e non imboscato. È questo l’effetto della riforma introdotta con il decreto Legge 117/07: in particolare, è stato introdotto il principio secondo cui la postazione della polizia che rileva in modo automatico la velocità dei veicoli deve essere ben visibile. Ricorda il magistrato onorario, che con la riforma introdotta dal D.l. 117/07, il legislatore ha introdotto il principio secondo cui deve essere ben visibile la postazione che rileva in modo automatico la velocità dei veicoli per dare concreta attuazione ad un altro principio che deve ispirare l’azione della P.A., ossia quello della trasparenza: ogni utente della strada ha dunque diritto ad avere conoscenza immediata dell’accertamento eseguito. L’aspetto più interessante della motivazione della sentenza sta però nell’affermazione che a dimostrare che l’autovelox non fosse nascosto non è l’automobilista che ha fatto ricorso al giudice. Al contrario deve essere il Comune a dare la prova che l’apparecchio elettronico fosse pienamente visibile. In pratica, l’automobilista ha diritto a sapere come si svolge l’accertamento. Non è sufficiente che il verbale attesti la presenza dell’agente nelle vicinanze dell’apparecchio e che la pattuglia fosse “in bella mostra” sul ciglio della strada per risultare non attaccabile. Secondo questa sentenza, l’onere della prova contraria della visibilità ed accertabilità della presenza dell’apparecchiatura autovelox è del Comune; all’automobilista basta semplicemente contestare la visibilità dell’autovelox che ha scattato la foto. Se il Comune o la Prefettura non offrono prova convincente, il verbale si potrà annullare e non si darà corso alla sottrazione dei punti-patente. Neanche la dichiarazione di aver esposto un cartello di preavviso del rilevamento elettronico sarà sufficiente all’Amministrazione per vincere la causa. Queste affermazioni, secondo il Giudice di Pace, non sono assistite da fede privilegiata, nonostante provengano dalla polizia municipale. Infatti, “il concetto di visibilità della postazione è legato alla percezione sensoriale dell’operatore e non è un dato oggettivo e inconfutabile”. Pertanto, come riferito già dai mezzi di informazione, se il Comune non fornisce una prova della esatta collocazione della pattuglia e dell’autovelox, la multa può essere annullata


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