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L'AUTOVELOX NON DEVE ESSERE NASCOSTO!
BL 01 / 2014
CASO EQUITALIA
BL 12 / 2013
RACCOLTA DIFFERENZIATA DI IDEE
BL 11 / 2013
GLOBALIZZAZIONE
BL 10 / 2013
ANAS RESPONSABILE
BL 8/9 2013
PARCHEGGI IN CITTà
BL 7 /2013
ADESSO TOCCA A VOI!
BL 6 /2013
INFORTUNIO MENTRE CI SI RECA A LAVORO!
BL 5 / 2013
Un po’ di Giurisprudenza
BL 4 / 2013
Novità sulle patenti di guida
BL 3 / 2013
pagine:
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7

8 - 9

Un po’ di Giurisprudenza - BL 4 / 2013

Segnalazione obbligatoria delle postazioni autovelox
L'autovelox va segnalato con appositi cartelli. Tanto che la Cassazione (sesta sezione civile) è stata costretta a confermare il tutto con sentenza 21199 del 6 novembre 2012 (depositata il 28 novembre), spiegando che non basta l'annuncio sulla stampa locale, ma gli Enti Locali devono provvedere con segnali appositi e regolamentari. Il cittadino ha dovuto arrivare sino in Cassazione per poter avere ragione. La Corte di Cassazione spiega infatti che non è valida la multa rilevata con l'autovelox se la presenza del rilevatore automatico era stata annunciata non attraverso l'apposita segnaletica: non è sufficiente pubblicare la notizia dell'installazione sugli organi di stampa locale. Il Tribunale, pur riconoscendo la mancanza di segnaletica indicante la presenza dell'apparecchiatura, aveva ugualmente ritenuto che l'annuncio dato su organi di stampa locale fosse una forma valida di comunicazione. Il tutto sulla base della circolare del 3 ottobre 2002 del Ministero dell'Interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, che al punto 7 (informazioni all'utenza) stabilisce: l'avviso dell'utilizzazione dei dispositivi può essere dato con qualsiasi strumento di comunicazione disponibile, e cioè attraverso pannelli a messaggio variabile, comunicati scritti o volantini consegnati all'utenza, annunci radiofonici o attraverso i media. Il giudizio del Tribunale era sbagliato perché si fondava non sulla norma di legge bensì "su di una circolare ministeriale e, cioè, un atto che non costituisce fonte di diritto". La legge e la direttiva Maroni (che riassume 12 circolari ministeriali precedenti) stabiliscono con chiarezza le regole per usare gli autovelox: l’articolo 142, comma 6-bis, del Nuovo Codice della Strada impone che le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità siano: preventivamente segnalate e ben visibili.
La precedenza all’incrocio non basta
Secondo la sentenza della Corte di Cassazione, sezione III civile, n.9528, depositata il 12 giugno 2012, chi attraversa l'incrocio con precedenza deve prestare attenzione anche alle imprudenze altrui. Inoltre, il giudice è obbligato a valutare non solo se ci sia stata violazione di un diritto di precedenza, ma deve accertare anche la correttezza di entrambe le condotte dei conducenti coinvolti. Per esempio, se un conducente non aveva rispettato l'obbligo di dare precedenza, ma sia stata accertata anche una mancata moderazione della velocità all'incrocio da parte dell’altro conducente "con ragione", anche quest’ultimo avrebbe concorso a determinare l'evento dannoso e quindi gli viene con diritto attribuita una percentuale di colpa. La conclusione riportata si basa sulla norma dell'art. 2054, II comma, Codice Civile, la quale impone la presunzione di un uguale concorso alla determinazione dell'evento in caso di incidente, fino a prova contraria.

Richiesta di risarcimento danni contro il fondo di garanzia delle vittime della strada, la mancanza della indicazione dei testimoni nella denuncia-querela non fa venir meno il diritto al risarcimento dei danni
La Corte di Cassazione, sez. III civile 18 giugno 2012 n. 9939 ha espresso un interessante principio in materia di risarcimento del danno da circolazione in caso di veicolo non identificato: anche se i testimoni non vengono indicati nella querela contro ignoti sporta poco dopo il sinistro, non può il giudice di merito rigettare la richiesta di risarcimento al Fondo di Garanzia per mancata collaborazione del danneggiato. Com’è stato esattamente rilevato, non si può pretendere che i danneggiati vittime dei pirati della strada effettuino investigazioni per conto del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada. Inoltre, il Giudice di merito deve analizzare querela e testimoni come elementi del quadro probatorio, e valutarli in quanto tali, senza introdurre "condizioni" per l'azione di richiesta del risarcimento che non sono previste dall'ordinamento.  Se per poter chiedere i danni al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, i danneggiati, che possono essere anche gli eredi in caso di morte della vittima, debbano indicare testimoni nella querela contro ignoti, ciò deve dirlo il Legislatore, non il Giudice di primo o di secondo grado. I danneggiati non possono e non devono essere costretti a fare i detective per poter essere risarciti.


 


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