Andare in moto in città, non solo è piacevole, ma lo riteniamo utile al traffico perché si evitano code, ingombri, è più facile la sosta e diminuisce l’inquinamento atmosferico, ma attenzione! Se siete lavoratori dipendenti un incidente in moto per andare al lavoro, è infortunio solo se si dimostra che i mezzi pubblici erano incompatibili con i turni.
Infatti, chi utilizza il proprio veicolo, anziché i mezzi pubblici, deve dimostrare, ai fini del riconoscimento della causa di servizio, che l’uso del trasporto pubblico era incompatibile con i propri turni di servizio, in difetto di questa dimostrazione non gli può essere riconosciuto l’infortunio sul lavoro. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, Sez. Lavoro – con la sentenza 18 marzo 2013 n. 6725. Le tipologie degli infortuni e dei danni risarcibili, sono molte volte collegate all’uso di mezzi di trasporto privati per lavoro, per andare o per tornare dal posto di lavoro. Si parla d’infortunio di un lavoratore “in itinere”. L’incidente stradale diventa infortunio in “occasione di lavoro” ogni volta che la scelta del lavoratore di utilizzare il mezzo proprio sia dovuta necessità obiettive e all’assenza di alternative del trasporto pubblico. Viene escluso dalla copertura assicurativa soltanto quello che si dice “rischio elettivo”, intendendosi per tale quello che, estraneo e non attinente all’attività lavorativa, sia dovuto a una scelta arbitraria del lavoratore, il quale crei e affronti volutamente, in base a ragioni o ad impulsi personali, una situazione diversa da quella inerente all’attività lavorativa, ponendo così in essere una causa interattiva di ogni nesso tra lavoro, rischio ed evento. È stata così legittimamente respinta in una sentenza la richiesta di costituzione in via amministrativa di una rendita da infortunio avanzata da un lavoratore che, nel recarsi al lavoro mediante un motoveicolo di sua proprietà, ha subito un incidente con un autoveicolo che aveva cambiato bruscamente direzione di marcia senza effettuare alcuna segnalazione, ritenendo che la scelta del dipendente di usare il mezzo privato non fosse necessitata e in particolare rilevando che il prospetto degli orari degli autobus di linea esibito dal lavoratore non consentiva di appurare le circostanze dedotte relativamente all’impossibilità di fare uso degli stessi per raggiungere il posto di lavoro per l’inizio del turno lavorativo, sicché, non essendo contestato che il tragitto era breve (nella specie di 2 Km), non poteva ritenersi che la scelta di fare uso del mezzo privato fosse necessitata. Segnaliamo un’interessate sentenza del Giudice di Pace di Milano n.104258 del 27 marzo 2013, in tema di applicazione delle sanzioni dell’art.126 Bis del Nuovo Codice della Strada. Si fa notare come per l’accertamento della violazione della norma suddetta e per emissione del verbale i Comandi accertatori di violazioni che comportano la perdita di punti della patente devono stare attenti al giorno in cui il verbale della infrazione stessa. Ci sono 90 gg. di tempo per la notifica del secondo verbale dal momento che è scaduto il termine concesso per comunicare i dati del conducente e della sua patente di guida. Potrebbe capitare spesso che tale tempistica non sia stata rispettata: allora il verbale è nullo e va proposto ricorso e non si dovrà pagare nulla.
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