Prendo spunto dall’occasione che ho avuto di visitare un Paese nuovo per me e lontano dall’Italia com’è l’Ecuador per fare alcune riflessioni in tema di strade, nel dettaglio sulla sicurezza di circolazione e sul mercato di vendita di motociclette. Parto proprio da questo secondo punto per segnalare come questo Paese sia un mercato dove si vendono e circolano milioni di motociclette, per lo più di piccola cilindrata di 125, 150 o 250, a 2 e 4 tempi, e ciclomotori 50 cc.
È certamente un mercato, tra i tanti dei Paesi del continente americano, dove la crisi finanziaria che attanaglia l’Europa non si sente e dove, purtroppo, i marchi di produttori italiani sono praticamente assenti. Si sente parlare di crisi ma non si parla di miopia degli imprenditori. In un Paese dove le motorette che circolano sono numerosissime e per lo più cinesi o giapponesi, dove si usano mezzi non certo sofisticati come quelli ai quali siamo oramai abituati in Italia (pare di essere nei bellissimi Anni 70), con bei freni a tamburo anteriori, motori semplici che devono far viaggiare senza ricercare le prestazioni, l’assenza di veicoli produzione italiana pare un fatto grave, da segnalare. Nemmeno gli scooter Piaggio esistono. Credo e ipotizzo che se un’impresa italiana investisse in Ecuador otterrebbe certamente bei ricavi con numeri di vendita interessanti. Dice il proverbio che “Chi risica non rosica”. Ebbene è pura verità, piangere lacrime di coccodrillo sul calo di vendite in Italia non serve a risolvere il problema. Bisogna aprire gli occhi, cari “professori”, e con umiltà guardare quello che fanno gli altri (cinesi e giapponesi) e cercare di fare meglio di loro, inserendosi anche in mercati lontani. La globalizzazione esiste o no?
Il punto strade e viabilità è un altro esempio sulla base del quale i nostri funzionari ministeriali dovrebbero fare una riflessione dopo aver visto come in un Paese che è il più piccolo del Sud America in pochi anni abbiano realizzato una rete di strade di alto livello strutturale, sicuramente le più divertenti che abbia mai provato a percorrere, tanto che in certi momenti sembra davvero di vivere un videogioco, tante sono le curve e controcurve che si percorrono.
Sottolineo come di notte la percezione della carreggiata sia molto migliore di quella delle strade italiane, di come esista una segnaletica orizzontale e verticale che segnala assai bene le curve e la delimitazione dell’asfalto con certezza, risaltando molto alla luce dei fari, in tutte le condizioni di tempo e di visibilità. Non ci sono curve traditrici come nelle nostre strade, né il manto stradale procura perdite improvvise di aderenza del veicolo come invece accade tutt’altro che infrequentemente nelle strade italiane.
Insomma, per concludere questo argomento, si deve sempre portare interesse e attenzione per quello che la tecnologia realizza nel mondo e per quello che si può fare. In Italia, asfissiati dai falsi problemi che la politica ci propina tutti i giorni, sembra che stiamo diventando incapaci di concepire progetti e di coltivare idee vincenti.
Corte Suprema di Cassazione, Sezione II Civile, 22 giugno 2010, Sent. n. 15105/2010 sulla preventiva segnalazione delle postazioni fisse e mobili di controllo con autovelox e se gli agenti e ufficiali di polizia municipale, hanno il potere di accertare le violazioni in materia di circolazione stradale in tutto il territorio comunale, sia all’interno sia fuori dei centri abitati. Pertanto, tale potere si riferisce a qualunque tipo di strada.
La stessa sentenza della Corte di Cassazione ha chiarito che l’obbligo della preventiva segnalazione dell’apparecchio di rilevamento della velocità previsto dall’art. 4 del d.l. n. 121 del 2002, conv. nella legge n. 168 del 2002, per i soli dispositivi di controllo remoto senza la presenza diretta dell’operatore di polizia, menzionati nell’art. 201, comma 1-bis, lett. f), del codice della strada, è stato successivamente esteso, con l’entrata in vigore dell’art. 3 del d.l. n. 117 del 2007, conv. nella l. n. 160 del 2007, a tutti i tipi e modalità di controllo effettuati con apparecchi fissi o mobili installati sulla sede stradale, nei quali, perciò, si ricomprendono ora anche gli apparecchi elettronici gestiti direttamente e nella disponibilità degli organi di polizia (Cass. 656/2010).
Gli agenti e gli ufficiali di polizia municipale, in conformità alla regola generale stabilità dall’articolo 13 della legge n. 689 del 1981 in tema di accertamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, in quanto organi di polizia giudiziaria con competenza estesa su tutto il territorio comunale, hanno il potere di accertare le violazioni in materia di circolazione stradale punite con sanzioni amministrative pecuniarie in tutto tale territorio, senza che detto potere risulti da alcuna norma condizionato a singoli atti di investitura, sia dall’interno che fuori dei centri abitati. Gli accertamenti delle violazioni del codice della strada compiuti in tale territorio dagli agenti e ufficiali di polizia municipale debbono ritenersi perciò legittimi sotto il profilo della competenza dell’organo accertatore, restando l’organizzazione, la direzione e il coordinamento del servizio elementi esterni all’accertamento, ininfluenti su detta competenza (Cass 22366/06; 5199/07; 5771/08; 3019/02). Con l’ovvia precisazione (cfr Cass 14179/07) che tale potere si riferisce a qualunque tipo di strada.