Il tema è d’interesse generale e così si riporta la sentenza per esteso. Riassumendo la Corte di Cassazione ci dice che chi volesse contestare la legittimità della sanzione motivandola con l’assenza di parcheggi liberi, deve dare la prova delle proprie ragioni con tutte le difficoltà del caso. “È onere del trasgressore che proponga, avverso l'atto di accertamento della contravvenzione di sosta in zona di parcheggio a pagamento senza esposizione del relativo tagliando, opposizione fondata sulla asserita illegittimità dell'ordinanza comunale istitutiva del parcheggio a pagamento, dedurre e dimostrare le ragioni di tale illegittimità e, quindi, della sussistenza delle condizioni per l'esercizio del potere di disapplicazione del giudice ordinario e non già onore dell'amministrazione provare la legittimità del relativo provvedimento, che adottato ai sensi dell’art. 7 Codice della Strada, si presume conforme a legge ” (cfr. Cass., Sez. 1, 27 gennaio 2004, n. 1406; Cass., Sez. I, 14 dicembre 2004, n. 23306; Cass., Seas. 1, 17 marzo 2006, n. 6005).
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, sentenza 24 maggio – 14 giugno 2013, n. 14980
Presidente Goldoni - Relatore Giusti In fatto e diritto
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24 maggio 2013 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti; udito il pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Lucio Capasso, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Ritenuto che il Giudice di pace di Roma, con sentenza in data 13 febbraio 2008, ha dichiarato cessata la materia del contendere in relazione al giudizio di opposizione promosso da M.V. avverso il verbale con cui gli era stata contestata la violazione dell'art. 157, comma 6, del CdS, per avere sostato con la propria autovettura in zona a pagamento (in via Magenta a Roma) senza esporre il tagliando attestante l'avvenuto versamento della somma dovuta; che il Tribunale di Roma, decidendo sull'appello del V., con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria in data 26 aprile 2011, ha riformato la pronuncia del primo giudice e ha rigettato la proposta opposizione, compensando tra le parti le spese di lite;
che il Tribunale ha da un lato riconosciuto che non poteva essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, perché tra le parti non solo non vi era accordo sulle spese, ma permaneva contrasto in ordine alla validità del verbale;
che, dall'altro lato, il giudice del gravame, esclusa la lamentata illegittimità per mancata conformità della copia all’originale, ha rilevato, per quanto qui ancora rileva, che "da nessun concreto elemento… risulta la violazione dell'art. 7, commi 6 e 8, del CdS, atteso che sul punto l'appellante si limita ad elencare corretti principi di carattere generale, senza però dimostrare se gli stessi, nel caso concreto, risultino effettivamente violati";
che per la cassazione della sentenza del Tribunale il V. ha proposto ricorso, con atto notificato il 26 aprile 2012, sulla base di due motivi; che l'intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede.
Considerato che il Collegio ha deliberato l'adozione di una motivazione semplificata nella redazione della sentenza; che con il primo motivo (violazione e falsa applicazione dell'art. 7, commi 6 e 8, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, nonché degli artt. 4 e 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, e dell'art. 23, comma 12, della legge n. 689 del 1981, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ.) si lamenta, per un verso, che il Tribunale non abbia tenuto conto che il ricorrente, fin dal primo grado del giudizio, aveva prodotto documentazione fotografica attestante che l'area destinata a parcheggio a pagamento era ubicata all'interno della carreggiata, determinando un notevole restringimento della stessa; e si sostiene, per altro verso, che, con riguardo alla illegittimità derivante dalla mancata predisposizione dei prescritti spazi di sosta libera, l'onere della prova di avere adempiuto alla normativa era a carico dell'amministrazione;
che, con il secondo mezzo, il ricorrente articola la medesima censura sotto il profilo del vizio di motivazione; che entrambi i motivi - i quali, in ragione della loro connessione, possono essere esaminati congiuntamente - sono infondati che - con riguardo alla deduzione secondo cui le aree destinate a parcheggio avrebbero determinato un notevole restringimento della carreggiata - il motivo di ricorso, richiamando a sostegno la documentazione fotografica prodotta nei gradi di merito, pretende di investire questa Corte di legittimità di una nuova e diretta valutazione di risultanze di fatto, quando il giudice del merito è giunto alla conclusione, logica e argomentata, che la violazione lamentata non emerge, in realtà, da nessuna risultanza processuale, con ciò escludendo che quella documentazione fotografica sia idonea a dimostrare il denunciato restringimento e la conseguente difficoltà di circolazione; che in relazione, poi, alla censura di mancata osservanza del requisito di legittimità costituito dalla messa a disposizione, nelle immediate vicinanze, di un'area di parcheggio libero, il ricorso non va al di là del richiamo a corretti principi di carattere generale, tra cui il potere del giudice ordinario di sindacare incidentalmente, ai fini della disapplicazione, gli atti amministrativi posti a fondamento della pretesa sanzionatoria (secondo quanto già affermato, condivisibilmente, da Cass., Sez. Un., 9 gennaio 2007, n. 116)
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